Caffè con l’avvocato

Sentiamo spesso parlare di un soggetto che per difendersi ha valicato il confine consentito dalla legge, praticando un eccesso di difesa.

Per fare un esempio possiamo riferirci all’episodio accaduto l’estate scorsa a Voghera, che ha visto un assessore accusato di eccesso colposo in legittima difesa, per aver sparato ad un soggetto, dopo una lite. 

In quale momento si passa da una situazione legittima a una fattispecie di reato, ossia l’eccesso colposo?

Per legittima difesa si intende un fatto non punibile poiché posto in essere da un soggetto costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa e sia l’unico rimedio possibile per evitarla. 

Quando invece la giusta proporzione fra offesa e difesa viene meno per colpa, intesa come errore dovuto a imprudenza, o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza, si incorre nella fattispecie di reato dell’eccesso colposo.

Da chi viene effettuata la valutazione tra le due situazioni?

Dal giudice, il quale, come si evince da una recente sentenza, dovrà decidere tenendo in considerazione tutte le concrete circostanze della vicenda nonché tutti i fatti anche antecedenti che possano aver inciso sulla percezione dello stato di pericolo e di aggressione, nel tentativo di non confonderli con stati d’animo o timori personali.

 

Avv. Osvaldo Fratini e Dott. Maira Portolani

 

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