Mobbing e Straining – ex art. 2087 c.c.
La violenza psicologica non è meno grave di quella fisica, soprattutto nel luogo di lavoro.
Il mobbing è quella situazione in cui il dipendente diventa vittima dei colleghi e del datore di lavoro, da cui subisce ripetuti comportamenti ostili volti ad isolarlo e progressivamente ad estrometterlo dal posto di lavoro. Di solito, è causato da comportamenti vessatori rivolti direttamente alla persona.
Cosa succede se però il dipendente lavora in un ambiente nocivo, e a differenza dei suoi colleghi è sottoposto ad una condizione continua di stress forzato, ma non è fatto oggetto di specifiche aggressioni o vessazioni?
Anche in questo caso il dipendente può avere tutela. Siamo di fronte ad una situazione di c.d. straining, ovvero ad una condizione di stress che può essere causata anche da un solo comportamento del datore di lavoro (come ad esempio un demansionamento che continui a provocare conseguenza negative nel tempo).
Lo straining è una forma attenuata di mobbing ma sempre volta a colpire e discriminare il dipendente, fino ad esasperarlo e farlo ammalare.
Come per il mobbing, il lavoratore subisce un danno alla sua salute psicofisica e potrà chiederne risarcimento al datore di lavoro.