Caffè con l’avvocato

Cosa fare se una persona si trova nell’impossibilità anche temporanea di provvedere ai propri interessi? 

Ci sono molti casi possibili: malattie psichiatriche, alzheimer, alcool dipendenza o ludopatia.La risposta è che possiamo ricorrere all’amministrazione di sostegno. L’istituto è disciplinato dagli artt. 404-413 c.c. 

Il Giudice, anche su richiesta dei parenti, nomina un amministratore di sostegno e indica, in base alle esigenze concrete, gli atti e i compiti che dovrà svolgere per la tutela del beneficiario. Può ricoprire il ruolo di Amministratore sia un parente entro il quarto grado, sia un estraneo alla famiglia, come ad esempio un Avvocato. 

Un caso particolare di applicazione di questo istituto riguarda la ludopatia dove l’amministratore dovrà occuparsi della gestione del patrimonio del ludopatico per evitare che quest’ultimo lo sperperi. Tra le altre cose, l’amministratore gestirà il conto corrente del beneficiario provvedendo a pagare le spese come l’affitto e le bollette di casa. 

Al ludopatico sarà concessa la gestione di piccole somme di denaro, ad esempio attraverso l’utilizzo di una carta prepagata, per far fronte alle piccole necessità come fare la spesa o andare dal parrucchiere. In questo modo si cerca di non limitare eccessivamente le libertà dell’amministrato che deve mantenere quanta più autonomia possibile, nell’ottica di un suo futuro recupero. 

Infatti l’amministrazione di sostegno può essere anche solo temporanea. In questo caso, verrà revocata dal Giudice nel momento in cui non sussistano più le condizioni della sua applicazione. L’operato dell’amministratore è sottoposto al periodico controllo del Giudice Tutelare che dovrà autorizzare tutti gli atti di straordinaria amministrazione, come ad esempio la vendita di una casa.

 

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