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Collaborazione o subordinazione? Il caso riders.

 La Corte di Cassazione mette un punto sulla questione “riders”. A margine della sentenza Cass. Civ. Sez. lav. 24 gennaio 2020, n. 1663 – ascesa e declino del c.d. “tertium genus” tra collaborazione coordinata e continuativa e subordinazione

La Corte di Cassazione si è infine pronunciata sulla questione dei c.d. “riders” Foodora, confermando la sentenza della Corte di Appello di Torino favorevole ai lavoratori, ma sconfessando l’interpretazione dell’art. 2 del D.Lgs. n.81/2015 (decreto rientrante nel complesso di interventi noti come “Jobs Act”) sulle collaborazioni coordinate e continuative, offerta appunto dal Giudice di appello

La questione, lo ricordiamo brevemente, riguardava i lavoratori incaricati di consegnare cibo a domicilio per una piattaforma online di food delivery, inquadrato come collaboratori, i quali avevano intentato causa alla committente per ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato.

La Corte di Appello di Torino aveva ribaltato l’iniziale arresto sfavorevole del Giudice di primo grado, affermando che, pur non configurandosi nel caso di specie un vincolo di subordinazione ex art. 2094 CC, per difetto di esercizio di un vero e proprio potere gerarchico- direttivo (e ciò anche in quanto i riders decidevano di candidarsi a svolgere le attività nelle fasce orarie, e potevano altresì revocare la disponibilità data, senza che la società committente potesse imporre loro dei turni), l’art. 2 citato avesse comunque previsto, per le collaborazioni coordinate e continuative che si concretano in prestazioni prevalentemente personali e che siano etero- organizzate, l’applicazione della disciplina del rapporto subordinato.

Per conciliare i due argomenti apparentemente antitetici, la Corte di Appello aveva sostenuto che a seguito dell’intervento c.d. Jobs Act si fosse configurata una nuova tipologia di rapporto di lavoro, un tertium genus tra collaborazione autonoma coordinata e continuativa ex art. 409 cpc e la subordinazione ex art. 2094 CC, ovvero una forma di collaborazione nella quale il lavoratore etero-organizzato resta tecnicamente autonomo, ma per ogni altro aspetto è regolato nello stesso modo di quello subordinato. 

La Corte di Cassazione interviene sul punto, cancellando la teoria del “terzo genere” ed ogni velleità da parte dei Tribunali di merito di individuare nuove fattispecie “intermedie” a partire dall’art.2 D.Lgs. n.81/15, con la conseguente esigenza di selezionare la disciplina applicabile al caso di specie.

Non è necessario, sostiene la Corte, inquadrare la fattispecie litigiosa in un tertium genus, anche perché la norma “non contiene alcun criterio idoneo a selezionare la disciplina applicabile, che non potrebbe essere affidata ex post alla variabile interpretazione dei Giudici”.

Più semplicemente, continuano gli Ermellini, alla presenza dei requisiti di cui all’art. 2, la legge ricollega imperativamente l’applicazione della disciplina della subordinazione. Punto.

Addio dunque al c.d. terzo genere. Non possiamo tuttavia non sottolineare alcune notazioni aggiuntive della Suprema Corte, secondo cui “non possano escludersi situazioni in cui l’applicazione integrale della disciplina della subordinazione sia “ontologicamente incompatibile” con le fattispecie da regolare, che per definizione non sono comprese nell’ambito dell’art. 2094 CC”: cosa questo significhi in termini concreti non è dato sapere, dal momento che la Corte liquida altrettanto velocemente la questione in quanto non rilevante nel caso sottoposto al suo esame.

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