Caffè con l’avvocato

Cosa succede se un reato viene commesso da un minorenne?

Qual è il Tribunale competente a giudicarlo?

Esiste un ruolo giurisdizionale specializzato, il Tribunale per i minorenni, proprio per la peculiare natura degli interessi in gioco in queste circostanze. Il processo penale minorile è volto alla responsabilizzazione della persona piuttosto che alla punizione della medesima. L’imputato dovrà essere giudicato in un’ottica di rieducazione attraverso una pena che dovrà essere adeguata alla personalità del minorenne nonché delle sue esigenze educative. Il Pubblico Ministero e il Giudice minorile devono, nel corso del processo, raccogliere più informazioni possibili circa la vita del minore con particolare riguardo all’ambiente familiare, sociale ed educativo. Il fine è quello di accertare la sua imputabilità, stabilire il grado di responsabilità e l’offensività del fatto, per adottare le misure penali più adeguate alla personalità e all’età del soggetto. 

Ci sono tre istituti presenti nel processo minorile che sono in grado di evitare il dibattimento e quindi avere tempi più rapidi. Il primo istituto è quello dell’irrilevanza del fatto: in questo caso il Giudice può emettere una sentenza di non luogo a procedere qualora accerti la particolare tenuità del fatto, l’occasionalità del comportamento illecito e quando l’ulteriore corso del procedimento possa pregiudicare le esigenze educative del minorenne. In questo caso, l’Ordinamento riconosce che è stato commesso un reato ma rinuncia ad applicare la condanna in considerazione che il fatto sia particolarmente tenue. 

Altro istituto è quello del perdono giudiziale, una causa di estinzione del reato utilizzata solo per i minorenni. In questo caso, pur accertata la sussistenza del fatto e la penale responsabilità dell’imputato minorenne, il Giudice emetterà una sentenza in cui dichiarerà di perdonarlo. Anche questo istituto può essere applicato solo a reati non particolarmente gravi. 

Infine esiste l’istituto della messa alla prova, che porta a una sospensione del procedimento. In questo caso il minorenne viene affidato ai servizi sociali, per un periodo determinato, che prepareranno per lui un percorso di riabilitazione. Questo percorso potrà riguardare lavori socialmente utili o comunque quelle attività che secondo il Giudice e i servizi minorili potrebbero essergli d’aiuto per il suo corretto sviluppo psicologico. Anche in questo caso, se il minore aderirà positivamente al percorso rieducativo, il Giudice pronuncerà la sentenza di non luogo a procedere.

Avv. Filippo Alberti e Avv. Michela Sbragi

 

 

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