Caffè con l’avvocato

Molto spesso si è sentito parlare di revenge porn o pornografia non consensuale: si tratta della diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate.

Un’azione che si può compiere tramite mezzi di comunicazione quali internet, email e cellulare.

Situazioni di questo tipo si caratterizzano per l’insorgenza nel soggetto ritratto, cioè la vittima, di una grave situazione di umiliazione con conseguente danno al suo onore e decoro, alla sua reputazione e alla privacy.

In questi casi, la vittima viene lesa nella propria immagine e nella propria dignità con ripercussioni e condizionamenti rilevanti nei rapporti sociali e lavorativi. Gli esiti sono spesso drammatici, come ha riportato più volte la cronaca.

Ecco, proprio al fine di far fronte a questa situazione e tentare di contrastare la diffusione di questo reato, nel 2019 è stata prevista una specifica tutela che si è concretizzata nell’articolo 612-ter c.p.

Quali sono le tutele e le pene previste per il revenge porn, alla luce di questa nuova disposizione? Per l’autore del reato si prevede una pena da uno a sei anni e la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

Detta pena prevede un aumento in questi casi: se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è stata o è legata alla vittima da una relazione affettiva; se i fatti sono commessi mediante strumenti informatici o telematici; se la vittima è una persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica o in stato di gravidanza.

In questi ultimi casi, il reato è perseguibile anche d’ufficio, altrimenti lo è sempre a querela.

 

Dott.ssa Maira Portolani

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