Caffè con l’avvocato

Nel contratto di appalto un soggetto, chiamato committente, affida il compimento di un’opera o di un servizio a un altro soggetto, l’appaltatore, che svolgerà l’incarico per un corrispettivo. Il legame tra le parti può sciogliersi per vari motivi, come inadempimento, ma anche se in corso d’opera la necessità di apportare variazioni di notevole entità al progetto rende il lavoro antieconomico per l’appaltatore o troppo costoso per il committente. A quest’ultimo è concessa la facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, senza dare nessuna giustificazione, anche se l’appaltatore ha già iniziato i lavori.

Per esempio se un soggetto ha incaricato una ditta edile di eseguire la ristrutturazione della propria abitazione e poi per qualche motivo cambia idea, potrà porre fine al contratto semplicemente inviando una comunicazione di recesso. Non solo, può trattenere anche la parte di opera già eseguita.

L’appaltatore però non rimane a mani vuote: gli spetterà il rimborso delle spese sostenute, il compenso per le opere già eseguite e un indennizzo. Quest’ultimo deriva dal mancato guadagno: cioè l’utile che avrebbe percepito se l’opera fosse stata compiuta per l’intero. Quindi il committente, prima di recedere, deve fare bene i propri conti.

Avv. Aurora Cini

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