Caffè con l’avvocato

Ci siamo recentemente occupati di stalking. Un tema molto dibattuto, che ha sfaccettature giuridiche e sociali.

Spesso la persona offesa da questo reato ha paura delle conseguenze che può avere la denuncia per il soggetto accusato di stalking.

Affrontare un procedimento penale lungo e senza termini temporali precisi spaventa chiunque, anche chi nello Stato cerca tutela. Cosa consigliare a chi ha subito stalking?

In alternativa alla denuncia, e quindi al processo, la vittima può chiedere all’autorità di far pervenire allo stalker, attraverso il questore, un ammonimento orale, affinché il soggetto desista dalle attività persecutorie. Questo ammonimento è fatto di persona dopo un colloquio con il possibile denunciato. E se il soggetto non rispetta l’ammonimento del questore?

Potrebbe essere arrestato in flagranza di reato se reitera la condotta persecutoria, con una pena più severa nel successivo procedimento penale. In questo caso il reato diventa procedibile d’ufficio.

Spesso la vittima di stalking vuole solo tranquillità, non volendo in una fase iniziale la condanna dello stalker: in questo caso, ma solo in questo caso, il procedimento di ammonimento è preferibile alla denuncia. Chi viene punito con il reato di stalking?

Viene punito chi con il proprio comportamento va a intromettersi nella sfera privata della vittima, andando a incidere sulla libertà di autodeterminazione di quella persona. Perché il reato si configuri servono condotte reiterate di minaccia o molestia.

Oltre alla reiterazione serve che la condotta produca nella vittima un grave stato di ansia, oppure la paura per la propria o altrui incolumità, oppure ancora la modifica delle proprie condizioni abituali di vita. Non serve che le condotte siano svolte fisicamente in presenza, ma le minacce e le molestie possono avvenire anche sui social network: il cyberstalking non solo è reato, ma prevede una pena aumentata per il maggior potenziale offensivo della minaccia. Se bloccare sui social lo stalker non basta, la persona può ricorrere all’istituto dell’ammonimento oppure entro 6 mesi dal fatto esporre querela.

Avv. Osvaldo Fratini 

Avv. Michela Sbragi

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