Caffè con l’avvocato

Furto di identità digitale – Art. 494 c.p.

La creazione di false identità su Internet o l’immissione di dati sensibili altrui nella rete non rappresenta né uno scherzo né un gioco. Anche se questi fatti avvengono tra ragazzi giovanissimi. 

Queste azioni rappresentano un reato, punito dall’art. 494 del Codice Penale con la pena della reclusione fino a 1 anno. Per la Cassazione infatti, chiunque crei un account su Internet attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, integra il reato di sostituzione di persona.

Questo sia perché induce in errore gli altri utenti che vengono a contatto con la falsa identità, sia perché arreca un danno al soggetto le cui generalità sono state rubate. Questo reato è procedibile d’ufficio, cioè basta la semplice denuncia per far scattare un procedimento penale: neanche la persona offesa può arrestarne il corso (ad esempio rimettendo la propria querela).

Un esempio concreto? Quello della vendetta di una dipendente contro l’ex datrice di lavoro. La persona in questione ha divulgato in una chat telematica per incontri sessuali il numero di cellulare della sua ex titolare, che ha così ricevuto messaggi e chiamate a tutte le ore del giorno da parte di soggetti interessati a incontri e conversazioni di tipo erotico.

Bisogna stare molto attenti alle azioni che compiamo in rete. Ritrovarsi ad affrontare un procedimento penale è più facile di quel che si pensi. 

 

Avv. Osvaldo Fratini

 

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