Caffè con l’avvocato

La responsabilità del dipendente per i post sui social – art. 2105, 1175 e 1375 c.c.

Anche dopo una giornata stressante, i social non sono una terra di nessuno: vanno sempre maneggiati con cura, soprattutto quando c’è in ballo il lavoro.

Diciamo di più, un uso scorretto dei social network può costare al dipendente il suo posto lavorativo. Un caso è quello del lavoratore che posta su Facebook dei commenti offensivi o diffamatori nei confronti del datore di lavoro, ma anche quello del dipendente che abbia chiesto dei permessi in determinati giorni, ad esempio per assistere un genitore invalido, e pubblichi sui social foto che lo ritraggono in vacanza con la fidanzata in quello stesso periodo. Se il datore di lavoro viene in possesso di queste informazioni può prendere provvedimenti disciplinari senza che il dipendente possa opporre di aver subito un controllo illegittimo o possa invocare il diritto alla privacy, anche se i contenuti sono solo sul suo profilo personale o pubblicati fuori dall’orario di lavoro. In caso di illeciti, infatti, il datore di lavoro è legittimato a porre in essere dei controlli “difensivi”, anche creando falsi profili Facebook per accedere in incognito alla bacheca del dipendente. Questo anche nella circostanza che il profilo social del lavoratore non sia pubblico: ciò non esclude la sua responsabilità perché l’accessibilità al profilo potrebbe essere modificata in ogni momento. 

La gravità dell’illecito amplificata dalla diffusione via social può comportare fino a un licenziamento per giusta causa, ovviamente sempre dopo un procedimento disciplinare.

 

Avv. Gaia Fratini

 

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