Parliamo di responsabilità per lavori edili non eseguiti a regola d’arte.
Ciò comporta una responsabilità primariamente di tipo contrattuale, ma anche extracontrattuale nelle ipotesi più gravi.
La tematica coinvolge sia il soggetto che ha commissionato le opere che il soggetto che le ha eseguite in maniera non diligente, ma può arrivare anche al progettista e al direttore dei lavori.
Quest’ultimo si occupa del controllo, della vigilanza e del coordinamento delle opere. Di solito questo incarico gli deriva direttamente da chi ha commissionato le opere, anche per quel che riguarda il rispetto dei tempi necessari alla realizzazione del progetto.
Impresa, progettista e direttore potranno essere chiamati in causa per rispondere di inadempienza degli obblighi contrattuali, se non avranno garantito l’esecuzione delle opere a regola d’arte.