Parliamo di diffamazione
La diffamazione è un tema di grande attualità.
Iniziamo dalla cornice normativa: è un delitto previsto dall’articolo 595 del Codice Penale. Questo reato comune punisce chi, con frasi o parole, offende l’altrui reputazione.
Con l’avvento dei social media la diffamazione è molto di “moda”, poiché sempre più spesso le persone commentano fatti di cronaca, politica ecc.
Se ad esempio un utente di Facebook, o di un qualsiasi altro social network, commenta tramite la bacheca l’azione di un ministro di Governo e rimane nei limiti del diritto di critica, non ci sono problemi. Potrà apprezzare o meno il suo operato o sottolinearne eventuali sbagli.
Il contesto cambia però se l’utente, come già più volte successo, parlando di quello stesso ministro in un commento Facebook, lo apostrofa come “mafioso” (o con qualunque altro epiteto della medesima gravità). Qui non si è più nel legittimo diritto di critica e di conseguenza avrà luogo un’azione penale che potrà portare l’utente direttamente in Tribunale a rispondere della frase da lui scritta.
Ulteriore importante considerazione del caso esaminato: la diffamazione tramite Facebook è parificata alla diffamazione a mezzo stampa, perché questo Social Network è considerato un mezzo di comunicazione di massa esattamente come la stampa cartacea.