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La difficile applicazione dell’art. 495 c.p. nell’emergenza coronavirus. Quando si integra davvero la fattispecie? C’è l’obbligo di provare gli spostamenti con uno scontrino?

A causa della epidemia Covid-19 il governo ha imposto ai cittadini che intendono uscire dalla propria abitazione la compilazione di un’autocertificazione attestante le ragioni del loro spostamento. Sono ritenuti legittimi soltanto gli spostamenti strettamente necessari ossia per comprovate esigenze lavorative, esigenze di assoluta urgenza e per motivi di salute. Qualora un soggetto venga fermato dalla polizia e mostri un’autocertificazione falsa ossia contenente un’esigenza di spostamento non veritiera, sarà perseguibile penalmente per aver commesso il reato di cui all’art. 495 c.p. rubricato “  falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità  o su qualità personali proprie o di altri”.

La domanda sorge spontanea, ma veramente nel caso di specie si integra questo reato?L’art. 495 c.p. recita così “ Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

Come possiamo vedere tale norma sanziona chi dichiara o attesta falsamente la propria  identità, stato o altre qualità e pertanto indica dettagliatamente l’oggetto dell’attestazione falsa. In relazione a questa questione si è pronunciata la Corte di Cassazione che ha ritenuto integrato il reato di cui all’art. 495 c.p. nel caso in cui la falsa attestazione abbia ad oggetto le qualità primarie, concernenti l’identità  lo stato civile delle persone, sia le altre qualità che contribuiscono ad identificare le persone ( per esempio: la professione, la dignità, il grado accademico, l’ufficio pubblico ricoperto ecc.).

 Sulla base di tale interpretazione della Suprema Corte, ci sono forti dubbi che l’attestazione avente ad oggetto una falsa esigenza di spostamento integri il reato previsto dall’art. 495 c.p. in quanto la falsità non ha ad oggetto le qualità che contribuiscono ad identificare la persona.

Tuttavia occorre precisare che tale reato è pienamente integrato qualora un soggetto dichiari falsamente di non essere sottoposto alla misura di quarantena e di non essere positivo al Covid-19, in quanto tali aspetti definiscono ed identificano le qualità di una persona. Mi preme evidenziare che per evitare un procedimento penale è sempre consigliato compilare l’autodichiarazione con informazioni vere.

Esiste realmente un obbligo di conservare lo scontrino fiscale o altro documento per provare uno spostamento? Nei vari mass media si sente dire che per coloro che escono dalla propria abitazione è obbligatorio conservare lo scontrino o altro documento che provi l’effettiva esigenza di spostamento indicata nell’autocertificazione.  Ma è così? No, tali informazioni non sono vere in quanto non si tratta di un obbligo ma di una facoltà che ha il soggetto che decide di effettuare uno spostamento. Infatti spetta all’agente di polizia provare che il vostro spostamento non è giustificato e che la motivazione inserita nell’autocertificazione è falsa. Quindi la scelta di conservare una prova documentale che attesti lo spostamento effettuato per esigenze legittime, è prima di tutto un gesto di collaborazione più che una prescrizione vera e propria.

In definitiva, nonostante l’art. 495 c.p. risulti difficilmente applicabile al caso Covid-19 e non esista un obbligo di conservare lo scontrino, si raccomanda di rispettare tali prescrizioni, e di comportarsi nel rispetto della legge, per una motivazione civica e non strettamente giuridica.

 

Dott. Marco Gnalducci

          

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