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Il divieto di licenziamento del Decreto Cura Italia

Covid-19: il datore di lavoro non ha più diritto di licenziare. Vediamo insieme la scelta del legislatore per tutelare l’interesse collettivo nel periodo di massima emergenza. 

Nell’art. 46 Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, si è previsto che a decorrere dall’entrata in vigore del medesimo Decreto Legge, oltre ad essere precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure per i licenziamenti collettivi (e in più sospese dette procedure pendenti avviate in un periodo successivo al 23 febbraio 2020)

“sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della Legge 15 luglio 1966 n. 604”. 

Ciò significa, in sostanza, che dal 17 marzo 2020 al 16 maggio 2020, qualsiasi datore di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti che occupa, non può licenziare alcun dipendente per giustificato motivo oggettivo, ovvero per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa; in parole più semplici significa che per qualsiasi ragione inerente l’impresa (calo drastico del fatturato, interruzione dell’attività, soppressione di sedi operative, ecc…). Il datore di lavoro non ha più il diritto di licenziare. 

Quali le conseguenze nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti la prescrizione di cui sopra?

Il recesso per g.m.o. fatto in violazione dell’art. 46 meglio sopra individuato sarà da considerare nullo, perché contrario a norma imperativa e pertanto il dipendente che impugnerà il licenziamento avrà diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro, oltre al pagamento di tutte le retribuzioni, comprensive di contributi, dal giorno del recesso sino a quello dell’effettiva reintegra.

Il legislatore, nella situazione di emergenza da Covid – 19, ha privilegiato un interesse, direi collettivo, alla stabilità dei rapporti di lavoro rispetto alla libera iniziativa imprenditoriale. 

Avv. Osvaldo Fratini

 

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