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Il Coronavirus e le relative sanzioni penali

Oggi è impossibile non parlare della diffusione del c.d. Coronavirus. Non tutti conoscono le conseguenze penali derivanti dall’inosservanza degli obblighi impartiti dalle autorità competenti in materia.

Cosa si rischia violando il divieto di allontanamento da casa senza valida certificazione? 

Da un punto di vista giuridico, questo comporta la violazione dell’art. 650 c.p. rubricato “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”. Tale reato sanziona chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene.

Si tratta di una contravvenzione sanzionata con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro. Il bene giuridico tutelato dalla norma è l’ordine pubblico che si vuole proteggere contro l’inosservanza individuale di provvedimenti dell’autorità pubblica, che siano dati per ragioni di sicurezza pubblica e igiene. 

Si ricorda che per questi reati contravvenzionali è possibile essere ammessi al procedimento di oblazione ex art. 162 bis c.p. attraverso cui con il pagamento di una somma pari alla metà del massimo dell’ammenda ( ben 103 €) si estingue il reato.

C’è poi il divieto assoluto di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.

L’inosservanza di questo obbligo configura anche un’altra fattispecie, quella dell’art. 452 c.p. rubricato “delitti colposi contro la salute pubblica”. 

Notizia di questi giorni è quella di un inserviente di un ospedale nazionale, che pur sapendo di avere contratto il virus, è andato a fare la spesa in un supermercato. L’accusa sarà quella di concorso colposo in epidemia e inosservanza delle normative disposte per far fronte all’emergenza Coronavirus. Il reato di epidemia colposa nella forma aggravata è punito fino a 12 anni.

Ribadiamo con forza quindi l’invito delle autorità: uscite di casa solo nei casi strettamente necessari.

 #iostoacasa 

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